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Un’altra pronuncia sulle azioni esperibili dal curatore fallimentare: nuove «aperture» ma anche inaspettate «chiusure», Nota a Trib. Milano, 18 gennaio 2011

Risultato della ricerca: Altro contributo

Abstract

La sentenza tratta molteplici questioni, di diritto societario e fallimentare, processuali e sostanziali, che - ed è questo un profilo di ulteriore interesse - si pongono “a cavallo” tra la disciplina previgente e quella novellata dai DD.LLgs. n. 6/2003 e n. 5/2006. La parte più interessante della motivazione concerne la legittimazione processuale attiva del curatore fallimentare al quale si riconosce, nonostante il silenzio dell’art. 2476 c.c. e sulla base dell’interpretazione analogica dell’art. 2394 c.c., il potere di esercitare nei confronti dell’organo gestorio di una s.r.l. anche l’azione dei creditori sociali ma gli viene negata quella risarcitoria per pagamenti preferenziali, ricondotta all’art. 2395 c.c.
Lingua originaleItalian
Stato di pubblicazionePubblicato - 1 gen 2011

Keywords

  • azione dei creditori sociali
  • curatore fallimentare
  • fallimento s.r.l.
  • legittimazione processuale

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