Abstract
La sentenza si sofferma sugli effetti del trasferimento della sede sociale all’estero affermandone l’irrilevanza (se non tempestivo o fittizio) sia sulla giurisdizione che sulla competenza e (anche quando effettivo) sul decorso del termine annuale di fallibilità. Dalla motivazione traspare che la relativa operazione, se compiuta dopo il manifestarsi della crisi e a ridosso dell’apertura di una procedura concorsuale, potrebbe agevolare l’accertamento dello stato di insolvenza e quindi essere assimilata alla fuga dell’imprenditore. Nella nota, ricostruito il quadro normativo di riferimento, vengono proposte alcune riflessioni anche sugli aspetti operativi relativi alle notifiche e al termine per eccepire l’incompetenza territoriale.
Lingua originale | Italian |
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Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2014 |
Keywords
- fallimento
- istanza di fallimento
- natura fittizia
- trasferimento della sede legale all'estero