Abstract
Il tribunale di Genova si pronuncia su due specifiche questioni inerenti alla disciplina delle start up innovative: in parti-colare, afferma che l’esenzione “a tempo” dall’area di fallibilità decorre dalla costituzione della società e non dalla da-ta di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a cui la stessa può accedere, prende avvio non con la nomina del gestore della crisi, ma dal diverso momento in cui viene depositata in tribunale la proposta di accordo.
| Lingua originale | Inglese |
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| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2020 |
Keywords
- start up innovative-fallimento-sovraindebitamento