Abstract
Il tribunale di Genova si pronuncia su due specifiche questioni inerenti alla disciplina delle start up innovative: in parti-colare, afferma che l’esenzione “a tempo” dall’area di fallibilità decorre dalla costituzione della società e non dalla da-ta di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a cui la stessa può accedere, prende avvio non con la nomina del gestore della crisi, ma dal diverso momento in cui viene depositata in tribunale la proposta di accordo.
Lingua originale | Italian |
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Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2020 |
Keywords
- start up innovative-fallimento-sovraindebitamento