Lo statuto costituzionale dei beni collettivi tra usi civici e circolazione della proprietà

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Abstract

Chiamata a decidere sull’art. 3, 3º comma, L. 20 novembre 2017, n. 168, la Corte costituzionale ne ha dichiarata l’incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 42, 2º comma, Cost., nella parte in cui la disposizione censurata non esclude l’inalienabilità di beni in proprietà privata gravati da usi civici non ancora liquidati. La sentenza è condivisibile nel merito e apprezzabile per il ricco iter argomentativo. Il commento si sofferma sui principali spunti di riflessione offerti dalla Corte. Oltre al coordinamento tra le principali leggi di settore, nella pronuncia si scorge una rilettura dell’art. 42 Cost. Una innovativa concezione della funzione sociale consente di interrogarsi sulla tensione latente tra le sistemazioni tradizionali della materia dei diritti reali e l’orizzonte di un più compiuto pluralismo delle forme di appartenenza.
Lingua originaleInglese
Stato di pubblicazionePubblicato - 2024

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