Abstract
Con la sent. n. 231/2017, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 541, lett. a) della legge n. 208/2015, in materia di riduzione dei posti letto ospedalieri. Secondo la Corte, tale disposizione riproduce infatti la norma di cui all’art. 15, comma 13, lett. c) del decreto-legge n. 95/2012 (conv. l. 135/2012), già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 125/2015, nella parte in cui applicabile alle Province autonome di Trento e Bolzano. La decisione del 2017 richiama l’attenzione su di un problema che, a ben vedere, già emergeva dal precedente del 2015, ovvero gli effetti della pronuncia sulla legittimità del regolamento sugli standard ospedalieri (d.m. 70/2015) che trova la propria base legislativa nel citato art. 13. L’esame di questo problema e del rapporto tra le due decisioni sollecita alcune considerazioni critiche circa la concezione dei LEA espressa nella sentenza n. 125/2015 ed evidenzia l’importanza di un chiarimento circa la visione non sempre rettilinea che dell’istituto dei livelli essenziali in sanità mostra avere il giudice costituzionale.
Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] Essential levels, hospital standards and reduction in beds: notes in the margins of Court decision No. 231 of 2017, rereading No. 125 of 2015 |
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Lingua originale | Italian |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2018 |
Keywords
- Livelli essenziali di assistenza
- Riparto potestà legislativa
- Diritto costituzionale