Abstract
Fulcro motivazionale del lodo in commento risulta essere la questione inerente alla legittimità del voto espresso dal socio in qualità di custode delle proprie quote sottoposte a pignoramento: in particolare, l’Arbitro unico si pronuncia a favore dell’applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata per la custodia dei beni immobili pignorati e, quindi, in relazione alle modalità di esercizio dei poteri del custode, della necessaria previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, rilevando come il custode, in ogni caso, in quanto organo giudiziario, debba gestire il bene affidatogli secondo la diligenza del buon padre di famiglia, orientando sempre la propria condotta a fini pubblicistici, estranei ad interessi di carattere personale.
| Lingua originale | Italian |
|---|---|
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2018 |
Keywords
- pignoramento - custode quote
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