Le fasi della liquidazione giudiziale (in "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" a cura di G. Bonfante)

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Abstract

Se si trascura la terminologia, che è stata adeguata alla mutata denominazione della procedura concorsuale già nota come "fallimento", quelle dedicate alla liquidazione giudiziale sono tra le norme meno innovative del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La procedura si dipana ancora nelle fasi dell'accertamento del passivo, della ricostruzione, della liquidazione e della distribuzione dell'attivo. Vengono in rilevo tuttavia significative disposizioni in materia di domande tardive, subentro o scioglimento del curatore dai contratti pendenti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, programma di liquidazione, graduazione dei crediti concorsuali. Si sottolineano poi alcune incogruenze della riforma: in particolare le criticità permanenti relative all'esercizio da parte del curatore delle azioni di responsabilità (con legittimazione ampliata oltre i confini del diritto societario ma con dubbi irrisolti relativamente a destinatari della stessa diversi dagli organi dell'ente soggetto a liquidazione giudiziale) e le gravi conseguenze che deriverebbero alla disciplina delle revocatorie, in assenza di un ripensamento del legislatore, dall'abrogazione del principio della consecuzione tra procedure.
Lingua originaleItalian
pagine (da-a)1999-2004
Numero di pagine6
RivistaGIURISPRUDENZA ITALIANA
Numero di pubblicazione8-9
Stato di pubblicazionePubblicato - 1 gen 2019

Keywords

  • Codice della crisi e dell'insolvenza
  • Liquidazione giudiziale
  • Curatore
  • Accertamento del passivo
  • Ricostruzione dell'attivo
  • Azione revocatoria
  • Azione di responsabilità
  • Liquidazione dell'attivo Ripartizione dell'attivo
  • Consecuzione tra procedure concorsuali

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