L’attestazione del Piano di risanamento: attività e procedure sottostanti alla Relazione di Attestazione

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Abstract

La scelta adottata dal Legislatore di proporre soluzioni privatistiche della crisi caratterizzate dalla sussistenza della continuità rispetto alla cessazione dell’attività d’impresa ha comportato l’emergere della centralità del ruolo e della figura dell’Attestatore, favorendo lo sviluppo di specifiche competenze economico-giuridiche trasversali ad esso connesse. La ratio dell’attestazione, va subito evidenziato, risulta la tutela dei terzi e dei creditori, soprattutto se estranei al piano di risanamento, perché le scelte e le rinunce di fronte alle quali sono posti dal debitore siano decise e accettate sulla base di una corretta e sufficientemente completa base informativa, certificata da un soggetto legittimato, competente e chiaramente indipendente rispetto al debitore medesimo. Il punto di partenza ai fini dello sviluppo delle argomentazioni proposte nel presente capitolo è costituito dall’art. 67 (“Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie”), comma 3, lett. d) della legge fallimentare, che costituisce l’impianto normativo di riferimento dell’Attestatore di tutte le procedure che prevedono, di fatto, la continuità dell’attività di impresa subordinatamente ad apposita certificazione, la quale può assumere le seguenti configurazioni: a) relazione di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dei piani di risanamento prevista dall’art. 67 L.F comma 3 lett. d).; b) relazione di attestazione nella domanda di concordato preventivo di cui all’art. 161 L.F., che accerti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo (esplicito rimando diretto all’art. 67 L.F.); c) relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attendibilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, di cui all’art. 182bis L.F. (esplicito rimando diretto all’art. 67 L.F.); d) dichiarazione di idoneità della proposta di cui al sesto comma dell’art. 182bis L.F.; e) attestazione per accedere ai finanziamenti all’impresa, prevista dal nuovo art. 182quinquies L.F.; f) attestazione per il pagamento dei creditori anteriori in pendenza del concordato prenotativo prima dell’omologa, prevista dall’art. 161 L.F.; g) attestazione richiesta per poter proporre il concordato preventivo con continuità, introdotto dall’art. 186bis L.F. (esplicito rimando all’art. 161 L.F. che, a sua volta, rimanda all’art. 67 L.F.); h) attestazione per la prosecuzione dei contratti pubblici e quella per la partecipazione alle gare di cui all’art. 186bis, commi terzo e quarto, L.F.. Nei paragrafi successivi l’attenzione verrà focalizzata sull’analisi della figura dell’Attestatore, dei requisiti, della nomina, della responsabilità e dei relativi compensi. Verranno, inoltre, descritte nel dettaglio le tipiche attività che l’Attestatore è chiamato a svolgere nell’ambito dell’incarico conferito e, inoltre, si approfondiranno contenuti e struttura tipica della Relazione di Attestazione, in relazione alle specifiche procedure giudiziali che la prevedono.
Lingua originaleItalian
Titolo della pubblicazione ospiteCrisi d'impresa e ristrutturazione del debito. Procedure, attori, best practice. Con aggiornamento online
EditoreEgea spa
Pagine253-280
Numero di pagine28
ISBN (stampa)9788823834521
DOI
Stato di pubblicazionePubblicato - 1 gen 2014

Keywords

  • Attestatore
  • continuità aziendale
  • piano di risanamento
  • procedure giudiziarie
  • ristrutturazione del debito

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