Abstract
L’ordinanza in commento è, a quanto consta, la prima ad affrontare ex professo il delicato quesito relativo alla facoltà dei soci di revocare gli amministratori nonostante – o, forse, proprio in ragione del fatto che – questi abbiano intrapreso il percorso della composizione negoziata della crisi. La risposta del Tribunale di Genova è stata nel senso della perdurante operatività del principio di libera revocabilità dell’organo amministrativo in ragione dell’inapplicabilità, neppure in via analogica, della disposizione eccezionale di cui all’art. 120-bis, 4° comma, CCII, nonché dell’impossibilità di eludere una scelta legislativa consapevole mediante il ricorso a misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII. La nota, dopo aver ripercorso i passaggi salienti della motivazione, si propone di offrire alcuni spunti di riflessione di carattere sistematico anche in vista dell’attuazione della delega prevista dall’art. 19 della c.d. “Legge Capitali”.
| Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] Access to the CNC does not 'lock' administrators |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2026 |
Keywords
- Società – Composizione negoziata della crisi – Decisione dell’amministratore di presentare domanda di accesso al percorso camerale – Applicabilità dell’art. 120-bis CCII – Revocabilità solo per giusta causa – Esclusione
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