L’accesso alla CNC non ‘blinda’ gli amministratori

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Abstract

L’ordinanza in commento è, a quanto consta, la prima ad affrontare ex professo il delicato quesito relativo alla facoltà dei soci di revocare gli amministratori nonostante – o, forse, proprio in ragione del fatto che – questi abbiano intrapreso il percorso della composizione negoziata della crisi. La risposta del Tribunale di Genova è stata nel senso della perdurante operatività del principio di libera revocabilità dell’organo amministrativo in ragione dell’inapplicabilità, neppure in via analogica, della disposizione eccezionale di cui all’art. 120-bis, 4° comma, CCII, nonché dell’impossibilità di eludere una scelta legislativa consapevole mediante il ricorso a misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII. La nota, dopo aver ripercorso i passaggi salienti della motivazione, si propone di offrire alcuni spunti di riflessione di carattere sistematico anche in vista dell’attuazione della delega prevista dall’art. 19 della c.d. “Legge Capitali”.
Titolo tradotto del contributo[Machine translation] Access to the CNC does not 'lock' administrators
Lingua originaleItalian
Stato di pubblicazionePubblicato - 2026

Keywords

  • Società – Composizione negoziata della crisi – Decisione dell’amministratore di presentare domanda di accesso al percorso camerale – Applicabilità dell’art. 120-bis CCII – Revocabilità solo per giusta causa – Esclusione

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