Abstract
Tra le incongruenze che caratterizzano il CCII, un posto peculiare è occupato dalla norma di cui all'art. 33, 4º comma, secondo la quale all'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è precluso l'accesso alla procedura di concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e, a seguito dell'art. 6, 1º comma, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, anche al concordato minore. Tale disposizione, nel tentativo di far Iuce sulla disciplina deII'insoIvenza dell'imprenditore che abbia cessato l'esercizio dell'impresa, suscita considerevoli dubbi, non solo di opportunità, in ordine alle scelte del legislatore.
Lingua originale | Inglese |
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pagine (da-a) | 1722-1727 |
Numero di pagine | 6 |
Rivista | GIURISPRUDENZA ITALIANA |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2023 |
Keywords
- Piccolo imprenditore
- cancellazione dal registro delle imprese
- liquidazione controllata