Il procedimento di denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c.: presupposti e sospensione, Nota a Trib. Torino, 15 dicembre 2017

Risultato della ricerca: Altro contributo

Abstract

La sostituzione degli amministratori e dei sindaci da parte dell’assemblea, secondo l’art. 2409 comma 3 c.c., fa sì che il Tribunale non ordini l’ispezione e sospenda per un periodo determinato il procedimento di controllo giudiziario. Tale sostituzione, però, secondo una giurisprudenza che la decisione in commento contribuisce a consolidare, può non essere sufficiente a bloccare un procedimento già incardinato e ad impedire l’ispezione. La pronuncia, di rilevante impatto operativo, fornisce l’occasione per meglio connotare le differenze fra vecchia e nuova formulazione dell’art. 2409 c.c. e per qualche riflessione prospettica.
Lingua originaleItalian
Stato di pubblicazionePubblicato - 1 gen 2018

Keywords

  • Denuncia gravi irregolarità- Sospensione

Cita questo