Abstract
Con due provvedimenti coevi, la Corte di Cassazione ha escluso l’efficacia retroattiva del novellato art.
2407 c.c., affrontando funditus la questione sul piano del diritto intertemporale e sottraendosi alla
tentazione di arrestarsi alla declaratoria di inammissibilità - per ragioni processuali - della questione di
legittimità costituzionale (del vecchio testo) sollevata da uno dei sindaci ricorrenti. La motivazione, pur
convergente nella conclusione, si articola in passaggi che incidono su snodi sistematici di rilievo: dalla
qualificazione del momento genetico del credito risarcitorio alla sorte del vincolo di solidarietà, sino ai
limiti costituzionali della retroattività legislativa. Non mancano, inoltre, affermazioni che paiono tradire
una distanza critica rispetto alla scelta operata dalla L. n. 35/2025 e che assumono il tono di un implicito
monito al Legislatore, oggi investito del disegno di L. n. 1426/2025. La nota, dopo aver ricostruito il
quadro normativo risultante dalla riforma, esamina l’impianto argomentativo delle pronunce, ne
mette in luce i profili di coerenza e le zone di frizione sistematica e si interroga sulla tenuta delle
soluzioni accolte, nella consapevolezza che il confronto tra i tre formanti del diritto è tutt’altro che
concluso.
| Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] The new art. 2407 of the Italian Civil Code: between non-retroactivity and constitutional limits to legislative discretion |
|---|---|
| Lingua originale | Italian |
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2026 |
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