Abstract
L’articolo analizza il rapporto tra il concetto di piena giurisdizione, discendente dal diritto all'equo processo previsto dall’art. 6 CEDU, le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità indipendenti e la giurisdizione del giudice amministrativo. Partendo da una recente pronuncia del TAR Lazio (Roma, Sez. I, sent. n. 567 del 2018), viene messo in luce come la piena giurisdizione, nozione elaborata dalla Corte di Strasburgo al fine di recuperare ex post, nella fase giudiziale, quelle garanzie derivanti dall'equo processo che non sono state attuate nella fase del procedimento amministrativo, pone alcuni attriti interpretativi in relazione alla natura non sostitutiva delle pronunce del giudice amministrativo, in particolare in riferimento alle sanzioni amministrative di natura sostanzialmente penali adottate nella fase procedimentale dalle autorità indipendenti.
Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] The difficult relationship between full jurisdiction for ECHR purposes, the sanctions of independent administrations and administrative judgment |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 287-322 |
Numero di pagine | 36 |
Rivista | DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO |
Numero di pubblicazione | 1 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2020 |
Keywords
- Art. 6 CEDU
- Autorità amministrative indipendenti
- CEDU
- Corte di Strasburgo
- Diritto amministrativo
- Giustizia amministrativa
- Piena giurisdizione