Abstract
Accertata la responsabilità dell’amministratore unico, ai sensi del nuovo art. 2486, ultimo comma, c.c. il danno da aggravamento del dissesto imputabile allo stesso è pari alla differenza tra il patrimonio netto negativo della società alla data dell’ultima situazione economico-patrimoniale prima del fallimento ed il patrimonio netto al momento del verificarsi della causa di scioglimento.
Lingua originale | Italian |
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Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2022 |
Keywords
- Amministratori – Responsabilità – Quantificazione danni – Criteri – Differenza tra netti patrimoniali.