Abstract
Nell’ordinanza pubblicata la Suprema Corte ha affrontato, a quanto consta per la prima volta,
il quesito se il mancato scambio tra le parti delle memorie depositate nel corso del procedimento
arbitrale si sostanzi, di per sé sola, in una violazione del principio del contraddittorio
c.d. dinamico, tale da comportare la nullità del lodo (art. 829, n. 9, c.p.c.) o se tale sanzione
sia applicabile solo laddove espressamente prevista dalle parti (e quindi in base al n. 7 della
citata norma).
Esclusa la prima opzione, la Cassazione si è soffermata sul diverso tema delle “cautele” da adottare
qualora una parte sia rimasta contumace nel giudizio arbitrale, ritenendo sufficiente l’applicazione
dell’art. 292 c.p.c.
Titolo tradotto del contributo | [Machine translation]Contumace (voluntary) in arbitration judgment |
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Lingua originale | Italian |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2022 |