Abstract
La Corte d’Appello di Torino, con la sentenza del 18 agosto 2017, ha confermato l’applicabilità al compenso percepito dai sindaci dell’esenzione dall'azione revocatoria fallimentare prevista per i “pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro
effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” (art. 67, comma 3, l. fall.).
Nel commento si ripercorreranno i passaggi salienti della motivazione vagliandoli con i consueti strumenti interpretativi (ed uno inedito) e si cercherà di proporre qualche riflessione alla luce della legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017 e della
bozza di d.lgs. di attuazione destinato a dar vita ad un Codice della crisi e dell’insolvenza.
| Lingua originale | Italian |
|---|---|
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2018 |
Keywords
- sindaci – compenso – revocatoria fallimentare
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