Abstract
I farmaci sono stati sottratti al regime brevettuale per lungo tempo dopo la nascita della produzione industriale. Solo nel 1978 la Corte Costituzionale ha abrogato il divieto, sotto la pressione del commercio internazionale e sull’esempio degli altri stati europei. La concessione del brevetto è spiegata con la necessità di remunerare gli ingenti investimenti nella ricerca dei privati al fine di tutelare il bene salute ed è giustificata dal fatto che il sistema appariva dotato degli strumenti necessari a controbilanciare il diritto di esclusiva attribuito con il brevetto. Gli strumenti presi in considerazione dalla corte sono il potere dello stato di espropriare il privato per pubblica utilità, il potere di imporre delle licenze obbligatorie, quello di fissare i prezzi dei farmaci in via autoritativa e la durata temporalmente limitata del brevetto. Tuttavia negli anni successivi il sistema di fissazione dei prezzi è stato trasformato in una negoziazione individuale, il rimedio dell’espropriazione non è mai stato applicato, le licenze obbligatorie sono rimaste sostanzialmente ineffettive (anche nel caso della pandemia del Covid-19), e gli ingenti finanziamenti pubblici alla ricerca privata inducono gli economisti a mettere in dubbio l’esistenza dei presupposti sui quali si fonda il regime di esclusiva brevettuale.
Titolo tradotto del contributo | [Machine translation] THE PATENT ON DRUGS AND INEFFECTIVE BALANCING TOOLS |
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Lingua originale | Italian |
Titolo della pubblicazione ospite | Saggi sull'innovazione. Aspetti giuridici ed economici nel Meracto Interno europeo |
Editore | IUSE Istituto Universitario di Studi Europei |
Pagine | 34-43 |
Numero di pagine | 10 |
Volume | 1 |
ISBN (stampa) | 9788894151688 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2025 |
Keywords
- Brevetto. brevetto sui farmaci. Licenza obligatoria. TRIPS. Corte Costituzionale.