Abstract
Il tribunale di Trieste afferma che i crediti relativi ai compensi degli amministratori di nomina prefettizia, maturati nel corso della procedura fallimentare, non possono essere ammessi al passivo in prededuzione poiché, da un lato, non si è registrata alcuna strumentalità dell’attività da cui il credito è derivato con gli scopi della procedura, dall’altro, non sussiste alcuna “consecutio procedurarum” tra la straordinaria e temporanea gestione, destinata alla tutela dell’interesse pubblico della legalità nella lotta alle infiltrazioni di tipo mafioso, e la procedura concorsuale protesa, viceversa, a sollevare l’impresa dallo stato di crisi o di insolvenza.
| Lingua originale | Inglese |
|---|---|
| Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2021 |
Fingerprint
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