TY - GEN
T1 - Difetto di legittimazione attiva dei liquidatori a presentare la proposta di concordato preventivo, Nota a Cass., 14 giugno 2016, n. 12273
AU - SPIOTTA, Marina
PY - 2016/1/1
Y1 - 2016/1/1
N2 - La sentenza affronta una questione inedita (relativa alla legittimazione dei liquidatori a presentare la domanda di concordato preventivo), ma di estrema rilevanza pratica (trattandosi di un vizio non sanabile), risolvendola in maniera conforme ai dati normativi. La soluzione (difetto di legittimazione) poggia sull'interpretazione letterale dell’art. 152 l.fall. ed è in linea con il potere conformativo dei compiti e delle prerogative dei liquidatori da parte dell’organo assembleare (art. 2487, comma 1, lett. c, c.c.). Tuttavia, qualora quest’ultimo si limiti alla nomina dei liquidatori, senza procedere ad alcuna indicazione in merito ai criteri di liquidazione, si pone la questione se possa rientrare nell'ambito di applicazione della regola generale di cui all'art. 2489, comma 1, c.c. anche la presentazione di una domanda di concordato liquidatorio. Nella nota, dopo aver analizzato le norme vigenti, si cercherà di offrire nuovi spunti di riflessione per stimolare un dibattito che, pur senza avere la pretesa di fornire dei suggerimenti al Legislatore, potrebbe essere costruttivo.
AB - La sentenza affronta una questione inedita (relativa alla legittimazione dei liquidatori a presentare la domanda di concordato preventivo), ma di estrema rilevanza pratica (trattandosi di un vizio non sanabile), risolvendola in maniera conforme ai dati normativi. La soluzione (difetto di legittimazione) poggia sull'interpretazione letterale dell’art. 152 l.fall. ed è in linea con il potere conformativo dei compiti e delle prerogative dei liquidatori da parte dell’organo assembleare (art. 2487, comma 1, lett. c, c.c.). Tuttavia, qualora quest’ultimo si limiti alla nomina dei liquidatori, senza procedere ad alcuna indicazione in merito ai criteri di liquidazione, si pone la questione se possa rientrare nell'ambito di applicazione della regola generale di cui all'art. 2489, comma 1, c.c. anche la presentazione di una domanda di concordato liquidatorio. Nella nota, dopo aver analizzato le norme vigenti, si cercherà di offrire nuovi spunti di riflessione per stimolare un dibattito che, pur senza avere la pretesa di fornire dei suggerimenti al Legislatore, potrebbe essere costruttivo.
UR - https://iris.uniupo.it/handle/11579/80178
M3 - Altro contributo
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