Abstract
In sede arbitrale il rispetto del principio del contraddittorio va garantito anche nei confronti della parte totalmente inattiva (sostanzialmente assimilabile alla parte contumace nell’ordinario processo di cognizione); non vi è alcuna norma che disciplini il punto e dunque il commento di occupa del problema se sia applicabile, quanto meno per analogia, l'art. 292 c.p.c. dettato per l'ordinario giudizio di cognizione e se occorre prevedere, in ragione della particolarità dell'arbitrato, l’adozione di cautele più estese .
Lingua originale | Italian |
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Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2021 |
Keywords
- arbitrato contumacia