Abstract
il rapporto tra concordato preventivo e arbitrato presenta problemi particolari e in parte diversi da quelli, più conosciuti, che esistono nel rapporto tra fallimento e arbitrato. Il debitore durante la procedura mantiene l’amministrazione dei propri beni; l’art. 169 bis dell’attuale legge fallimentare fissa la regola, inversa a quella dettata dall’art. 83 bis l.fall. in caso di fallimento, in base alla quale la clausola arbitrale mantiene efficacia in caso di scioglimento del contratto, qualora il concordato sia con cessione dei beni vi è la nomina del liquidatore e il debitore viene spossessato; infine, è stata introdotta nel nostro ordinamento la figura del concordato in continuità, i cui presupposti sono assai diversi dal concordato c.d. liquidatorio. Tutti questi problemi dovranno poi essere valutati anche alla luce delle disposizioni contenute nel codice della crisi e dell’insolvenza appena promulgato
Lingua originale | Italian |
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pagine (da-a) | 782-821 |
Numero di pagine | 40 |
Rivista | IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI |
Numero di pubblicazione | 3-4 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 1 gen 2019 |
Keywords
- arbitrato concordato preventivo accordi di ristrutturazione