Abstract
Il Tribunale di Milano, per la terza volta, applica il neo-introdotto comma 2 dell’art. 2086 c.c., ma, in questo caso, premia la condotta dell’unica socia amministratrice di una s.r.l.s. che – stando a quanto si legge nella motivazione – non avrebbe alcuna colpa, né come socia (essendo un suo diritto costituire una s.r.l. con capitale simbolico), né come amministratrice (avendo tenuto regolarmente la contabilità e messo la società in liquidazione “in meno di un mese dall'approvazione del bilancio e in un lasso di tempo di soli otto mesi dalla costituzione della società”).
Nella nota ci si soffermerà su entrambe le massime riguardanti, rispettivamente, il tema classico della sottocapitalizzazione della società e quello, portato alla ribalta dal DLgs. 14/2019, dell’adeguatezza degli assetti a monitorare la continuità aziendale, cercando di evidenziare i punti d’intersezione e di proporre qualche riflessione di più ampio respiro.
| Original language | Italian |
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| Publication status | Published - 1 Jan 2020 |
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