Abstract
Le Sezioni unite hanno chiarito che il criterio del deficit fallimentare per la quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità promosse dal curatore può essere utilizzato solo in via residuale, come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. e previa rigorosa dimostrazione che il ricorso a detto metodo si presenta logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto, non essendo sufficiente invocare la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili. Si tratta di una pronuncia ricognitiva (non innovativa), ineccepibile sul piano teorico, ma della quale bisognerà attentamente valutare gli effetti pratici.
| Original language | Italian |
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| Publication status | Published - 1 Jan 2015 |
Keywords
- Fallimento – Azione di responsabilità esercitata dal curatore – Quantificazione dei danni – Criterio del deficit – Utilizzabilità – Limiti
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