Abstract
Le Sezioni unite, prendendo le distanze dal precedente di legittimità n. 3274/2011, inibiscono al creditore proponente e alle società correlate il diritto di voto sulla proposta concordataria. Dalla lettura della motivazione si evince che si tratta di una
conclusione obbligata, ma traspare l’apprezzamento per la soluzione contenuta nella bozza del Codice della crisi e dell’insolvenza che, generalizzando quanto già previsto in tema di proposte concorrenti nel concordato preventivo (v. l’art. 163, 6° comma, L. fall.), neutralizza il conflitto d’interessi mediante la tecnica del classamento. Questo allineamento non dovrebbe sorprendere dato che sia il collegio giudicante che la Commissione incaricata dell’attuazione della legge delega n. 155/2017 erano presiedute dal Dott. Rordorf.
| Original language | Italian |
|---|---|
| Publication status | Published - 1 Jan 2018 |
Keywords
- concordato fallimentare
- conflitto di interessi
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver